Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di Montalto Uffugo (circondario di Cosenza), all’Ufficio del Giudice di Pace di ROMA.». Valeria LIEVORE dall’ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di TRIESTE. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il quale prevede le cause di incompatibilità con l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario; – esaminata la proposta di formazione della tabella di composizione, per il triennio 2018- 2020, dell’Ufficio del Giudice di Pace di PORDENONE, recepita dal Presidente della Corte di Appello di Trieste il 27 settembre 2018, in conformità alla segnalazione del Presidente del Visto l’art. 34) – 386/GP/2018 – Procedura di trasferimento di cui alla delibera consiliare del 15 novembre 2017 (prot. il non luogo a provvedere. la seconda conferma annuale, ai sensi dell’art. in data 8 aprile 2015 con i quali è stata irrogata al ricorrente, giudice di pace nella sede di Ancona, la sanzione della revoca, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, al fine di eccepire l’infondatezza della domanda principale di annullamento nonché di quella incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati; 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto in particolare l’art. 31 marzo 2016, ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il 26 aprile 2016), dott.ssa Lucia SARDONE (nominato con delibera consiliare del 9 marzo 2016, D.M. n. 10688/2018 del 15 giugno 2018 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2018-2020; Applicate le disposizioni sui criteri di valutazione delle domande di trasferimento presentate, riportate nella richiamata circolare del 15 novembre 2017; Il Consiglio, di accettare le dimissioni dall’incarico e, per l’effetto, di dichiarare la cessazione del dott. (relatore Consigliere CERABONA) – ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell’incarico sia un provvedimento di natura sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una valutazione sull’operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una sorta di responsabilità oggettiva; 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Alfredo Antonio COLUCCIA (nominato con delibera consiliare del 20 aprile 2016, D.M. 63, 369 22) – 432/GP/2018 – Procedura di trasferimento di cui alla delibera consiliare del 15 novembre 2017 (prot. 68, 374 0 . incompatibilità con l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario; Michele TROISI (nominato con delibera consiliare del 20 aprile 2016, D.M. Le funzioni di procuratore capo sono attualmente assegnate . (relatore Consigliere CERABONA) – visto, altresì, l’art. 2020. Alessandro NEROZZI dall’incarico di giudice onorario presso il medesimo Tribunale per i minorenni a far data dal 1° ottobre 2016 e contestualmente si chiede di voler provvedere, ai sensi dell’art. d el i b era incompatibilità con l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario; – visto l’art. I commissione; II commissione; III commissione; IV commissione; V commissione; VI commissione La pratica è stata rinviata al prossimo plenum. all’Ufficio del giudice di pace di Gragnano. – vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017; 48, 354 SAN GIORGIO A CREMANO - Aprire una pratica a tutela dei magistrati del tribunale del riesame di Napoli che hanno scarcerato due dei tre indagati per lo … vicepresidente dell’ottava commissione che si occupa appunto della magistratura onoraria. bornova escort – premesso che con delibera del 5 ottobre 2016 si è provveduto alla conferma e nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Ancona; – vista la nota pervenuta in data 17 ottobre 2016 il Presidente del Tribunale per i minorenni di Ancona con la quale, preso atto della rinuncia all’incarico di giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona del dott. – vista la nota in data 17 aprile 2013 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, con cui si trasmette copia dell’informativa relativa ai procedimenti penali n. 1855/13 R.G.N.R. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, atteso che il dott. decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. – vista la nota in data 12 luglio 2018 con cui il Presidente del Tribunale ordinario di Milano trasmette la dichiarazione relativa ad eventuali cause d’incompatibilità (Mod. Giuseppina SECCHI, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale di Lanusei, all’Ufficio del Giudice di Pace di Lanusei, limitatamente alla trattazione del procedimento penale n. 50/14 R.G. – visti gli artt. 2. dott.ssa Mariangela BONATI, a decorrere dalla data del 22 febbraio 2018; Vista la circolare consiliare del 15 novembre 2017 (prot. – vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; 4) – 436/GP/2018 – Procedura di trasferimento di cui alla delibera consiliare del 15 novembre 2017 (prot. Armando AYALE, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 citato, demanda alla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, su proposta del Procuratore Generale della Repubblica, l’accertamento su eventuali sopravvenute cause di incompatibilità e la verifica della permanenza in concreto, in capo al magistrato onorario, dei requisiti di indipendenza e terzietà richiesti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie; (relatore Consigliere LANZI) 7 aprile 2016 , ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il 21 aprile 2016); novembre 2017) concernente: “Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previste per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari dalla riforma organica della magistratura onoraria: adempimenti conseguenti.”; (relatore Consigliere MORLINI) Applicate le disposizioni sui criteri di valutazione delle domande di trasferimento presentate, riportate nella richiamata circolare del 15 novembre 2017; 11 maggio 2016, ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il 7 giugno 2016), dott.ssa Silvia DI FONSO (nominato con delibera consiliare del 11 maggio 2016, D.M. – visto il rapporto negativo sull’attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 24 ottobre 2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Bari, in considerazione dei ritardi nel deposito delle sentenze posti in essere dall’interessata; (relatore Consigliere MANCINETTI) incompatibilità con l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario; d el i b era In apertura di Plenum si è lungamente discusso della nomina dei magistrati per incarichi di collaborazione con il Consiglio, ai sensi del 'famoso' articolo 28. – ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull’attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all’impegno ed ai requisiti dell’indipendenza e dell’equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie, non sussistendo altresì cause di incompatibilità previste dall’art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il quale prevede le cause di il non luogo a provvedere. dell’Abruzzo (Sezione Prima) ha dichiarato il difetto di giurisdizione su parte delle domande ed ha respinto le altre domande proposte dalla dott.ssa Sonia LUSTRI con il ricorso per il riconoscimento dello status giuridico di pubblico dipendente previa eventuale rimessione della questione di il rigetto dell’istanza in oggetto. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. Rettifica della delibera consiliare in data 12 settembre 2018. Applicate le disposizioni sui criteri di valutazione delle domande di trasferimento presentate, riportate nella richiamata circolare del 15 novembre 2017; d el i b era Appartamento Santo Stefano, Bologna, E' un dato di fatto da tutti condiviso quello per cui il Consiglio, con la sua . Il Consiglio, – viste le delibere consiliari Prot P-15208/2017 e Prot P-15213/2017 del 6 settembre 2017, concernenti, rispettivamente, i quesiti posti dalle Corti di Appello di Palermo e Brescia in 74) – 69/AC/2018 – Dott. 55, 361 – rilevato che i due posti di giudice di pace previsti nella pianta organica della sede di Oriolo risultano allo stato vacanti; di accettare le dimissioni dall’incarico e, per l’effetto, di dichiarare la decadenza della dott.ssa d el i b era 6, punto 8, della circ. P-19453/2015 del 26 ottobre 2015 e l’allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2017-2019; – vista la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Trieste, per il triennio 2017-2019, di cui ai verbali delle riunioni tenutesi in data 17 febbraio 2016 e 23 febbraio 2016; – visto il parere formulato in data 24 marzo 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste; – rilevato che l’aspirante SMITTI Maria, che sta espletando il quarto triennio, può essere confermata nell’incarico in quanto, nella valutazione comparativa con i nuovi aspiranti, ricorrono circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario e dei titoli extragiudiziari dallo stesso acquisiti, in conformità al parere formulato dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Trieste e condiviso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste in data 19 ottobre 2016; – ritenuta l’inammissibilità della domanda del candidato COMELLI Valentina, ai sensi dell’art. Nota in data 31 luglio 2018 del Presidente del Tribunale ordinario di Torino con la quale comunica eventuale situazione di incompatibilità presentata dal suddetto magistrato onorario. 36) – 563/GT/2018 – Dott. Francesco Antonio PINTO chiede che il Consiglio Superiore della Magistratura si pronunci sulla domanda di trasferimento presentata nell’ambito della procedura in oggetto; il trasferimento del dott. la seconda conferma annuale nell’incarico, ai sensi dell’art. – premesso che con delibere del 18 novembre 2015, 13 gennaio 2016, 27 gennaio 2016, 11 maggio 2016 e 14 marzo 2018 si è provveduto alla nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di BRESCIA; 31) – 776/GP/2017 – Dott. Massimo ZAMPESE è stato trasferito ad altra sede, indicata in via preferenziale; La puntata settimanale, Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito Ascolta l'audio registrato giovedì 22 luglio 2021 presso Roma. 39) – 855/GT/2017 – Dott. P-20193/2017 del 17 novembre 2017) per la copertura dei posti vacanti di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ACIREALE (circondario di Catania). – vista la proposta di conferma dei suindicati giudici ausiliari formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari nella seduta del 12 luglio 2018; – letta la nota in data 3 gennaio 2018 della Corte di Appello di Roma con cui “si trasmette per conoscenza la nota numero 2836 del 13/10/2017 del Tribunale di Cassino con la quale il Presidente fornisce i richiesti chiarimenti, in risposta alla nota numero 37823 del 18 sett. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (con riserva di verificare per quelle eventualmente segnalate l’esito del procedimento ai sensi della circolare consiliare del 15 novembre 2017, prot. – visto, altresì, l’art. – visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”; Esaminata la domanda di trasferimento per motivi di incompatibilità sopravvenuta avanzata dal giudice onorario di pace dott. 10) – 10/CV/2016 – Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di ANCONA, per il triennio 2017-2019, ai sensi della Circolare consiliare prot. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.”; Giudiziario. OTTAVA COMMISSIONE COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A INDICE Odg n. 2447 - speciale A del 4 dicembre 2019 La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti . Ennio ABONANTE dall’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di LAMEZIA TERME, per mancato esercizio Nota in data 24 ottobre 2017 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso relativa al procedimento penale n. 2447/17 R.G. Raffaele AVOLIO e dott.ssa Patrizia ACAMPORA all’Ufficio del giudice di pace di Gragnano; Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della presa di possesso dell’ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all’articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. – visto l’art. Ebraica - Festival . 54) – 75/TP/2018 – Decreto n. 5/2018 in data 31 maggio 2018 del Presidente del Tribunale ordinario di Castrovillari di proroga della supplenza della dott.ssa Anna Maria SALERNO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Rossano, all’Ufficio del Giudice di Pace di Cariati. 22, 328 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (entrato in vigore il 15 agosto 2017) che al comma 9 prevede che “Fermo quanto disposto dall’articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all’articolo 14 e con le modalità indicate nella stessa disposizione.